NORME PER LA PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITà OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO |
a. - nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite o di apertura;
b. - titoli di studio e professionali.
Dopo il titolo può essere menzionato l'indirizzo specifico seguito nel corso di laurea, nei termini qui riportati in via esemplificativa: "dottore in psicologia indirizzo applicativo"; "dottore in psicologia ad indirizzo sperimentale"; "dottore in psicologia ad indirizzo di psicologia generale e sperimentale"; "dottore in psicologia ad indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione"; "dottore in psicologia del lavoro e delle organizzazioni";
c. - titoli di specializzazione e/o di formazione post lauream.
L'uso della qualifica di specializzazione è consentito a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma, senza abbreviazioni che possano indurre in errore o in equivoco.
Alla indicazione della specializzazione possono essere aggiunte quelle dell'indirizzo formativo teorico - clinico seguito, del settore di attività, del setting di riferimento o dell'ambito di intervento.
Per quanto riguarda l'indirizzo formativo teorico - clinico possono essere utilizzate diciture quali: "psicoanalitico", psicologo - analitico", "sistemico", "cognitivo comportamentale", "analitico transazionale".
Per quanto riguarda il setting o l'ambito d'intervento possono essere usate diciture quali:
"terapia individuale", "terapia di gruppo", "terapia familiare e/o di coppia", "terapia infantile e/o dell'adolescente".
L'uso delle espressioni di cui ai comma precedenti è consentito a condizione che sia fornita al Consiglio Regionale competente la documentazione sulla specifica formazione conseguita e/o sulla attività svolta nella disciplina di riferimento ovvero nel settore in cui si intende esercitare, per un periodo per lo meno pari alla durata legale del relativo corso universitario e comunque non inferiore a tre anni.
E' vietato l'uso di titoli conseguiti all'estero se non riconosciuti dallo stato italiano;
d. - titoli di carriera e accademici in ambito psicologico.
può essere menzionata la disciplina di insegnamento e l'istituto scolastico o universitario di riferimento, specificando la qualifica, se, cioè, professore ordinario, associato, incaricato e via dicendo;
e. - onorificienze concesse o riconosciute dallo stato.
Per ulteriori approfondimenti visitare il sito web dell'Ordine Nazionale degli Psicologi: ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI |

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