3 anni dal momento della comparizione dei coniugi avanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione
Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157
La Cassazione ha affermato che al fine della proponibilità della domanda di divorzio, che venga fondata su sentenza di separazione giudiziale ovvero su omologazione di separazione consensuale, e per il caso in cui vi sia stato in precedenza un altro procedimento di separazione, poi estintosi, la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, in detta pregressa procedura, è idonea a segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separazione, tenuto conto che tale comparizione personale comporta la formale constatazione della volontà dei coniugi di cessare la convivenza, e che gli effetti della stessa non restano travolti dall'estinzione del relativo processo.
Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2005, n. 15157